1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge in materia di:
a) struttura del dipartimento della polizia tributaria;
b) struttura delle direzioni centrali e degli uffici centrali;
c) struttura degli ispettorati e degli uffici speciali privi di competenza territoriale;
d) struttura degli organi periferici, degli organismi decentrati e dei reparti mobili;
e) dotazione di personale e di mezzi degli organi centrali e competenze del direttore generale e dei direttori centrali;
f) dotazione di personale e di mezzi di tutti gli organi periferici;
g) accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale;
h) note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Corpo della polizia tributaria dispone di un servizio navale e di un servizio aereo organizzato secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.