Art. 21.
(Regolamento organico dell'amministrazione della polizia tributaria).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge in materia di:

          a) struttura del dipartimento della polizia tributaria;

          b) struttura delle direzioni centrali e degli uffici centrali;

 

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          c) struttura degli ispettorati e degli uffici speciali privi di competenza territoriale;

          d) struttura degli organi periferici, degli organismi decentrati e dei reparti mobili;

          e) dotazione di personale e di mezzi degli organi centrali e competenze del direttore generale e dei direttori centrali;

          f) dotazione di personale e di mezzi di tutti gli organi periferici;

          g) accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale;

          h) note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici.

      2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Corpo della polizia tributaria dispone di un servizio navale e di un servizio aereo organizzato secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.